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L’assistenza umanitaria non è un reato: le considerazioni dell’Agenzia europea per i diritti fondame

DAL SITO DI MEDITERRANEA

In questi giorni l’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), ha pubblicato una nota http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/ngos-sar-activities , con molti dati allegati, che “porta l’attenzione sulla recente tendenza alla criminalizzazione delle operazioni di Ricerca e soccorso (SAR) nel mare Mediterraneo portate avanti dalle organizzazioni non governative (NGOs) o da altre entità private”.

Le considerazioni della FRA rispetto alle navi delle ONG coinvolte in attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e le indagini penali che le riguardano parlano molto chiaro.

L’Agenzia sottolinea innanzitutto come tali indagini debbano sempre essere condotte nel rispetto degli standard imposti dalle norme sui diritti umani a livello internazionale, del Consiglio d’Europa, dell’Unione europea e del diritto dei rifugiati, e che ciò implica la netta distinzione tra i veri trafficanti e coloro che invece rispettano l’imperativo dei diritti umani di salvare vite in mare. Pertanto, le autorità e i tribunali nazionali “devono trovare il giusto equilibrio tra l’applicazione del diritto internazionale e dell’Unione europea e le leggi nazionali, che hanno a complemento anche testi non giuridicamente vincolanti, come il codice di condotta imposto dall’Italia alle Ong”.

L’Agenzia ricorda anche che, come ben spiegato nel Guida dell’ACNUR sulle operazioni di ricerca e soccorso in mare del 2017, è vigente principio di non persecuzione penale per chi prende parte a questo tipo di azioni.

La nota della FRA passa in rassegna tutte le recenti indagini penali a carico di ONG che in Grecia, Italia e Malta hanno operato nel Mediterraneo per salvare vite umane, tornando a sottolineare che l’assistenza umanitaria non è un reato perseguibile.

A fronte della recente criminalizzazione di questo tipo di azioni, l’Agenzia esplicita quindi alcune semplici considerazioni che muovono da una lettura attenta dei testi normativi riguardanti lo smuggling e il favoreggiamento. Di seguito riportiamo una sintesi dei punti fondamentali:

1. Prestare assistenza alle persone che si trovano in mare in una situazione di pericolo è un dovere di tutti gli stati e di tutti i comandanti sancito dal diritto internazionale. Ciò deve avvenire indipendentemente dalla nazionalità, dallo status e dalle circostanze in cui le persone da soccorrere si trovano.

2. Il protocollo Onu contro lo smuggling (2000) stabilisce che gli Stati perseguano chi favorisce l’ingresso o la residenza illegale dei migranti al fine di ottenere benefici economici o altri benefici materiali, e prevede circostanze aggravanti qualora ciò metta a repentaglio la vita o la sicurezza dei migranti, o essi subiscano trattamenti inumani e degradanti. Quando si parla di benefici economici o altri benefici materiali, però, si escludono dall’incriminazione i membri della famiglia, o altri gruppi di supporto come le organizzazioni religiose o non governative.

3. Anche laddove, secondo la normativa Ue, gli Stati membri siano obbligati a perseguire chiunque faciliti una persona nel fare ingesso irregolare, transitare, o restare sul territorio di uno Stato membro, gli Stati devono esimersi dall’incriminazione qualora ciò sia fatto allo scopo di portare assistenza umanitaria. A questo proposito, nel luglio del 2018 il Parlamento europeo ha stilato precise linee guida affinché per prevenire la criminalizzazione dell’assistenza umanitaria da parte degli Stati membri. Inoltre, il mancato rispetto del dovere di salvataggio è un reato punito anche dal diritto nazionale di molti Stati membri. Nonostante ciò, l’Agenzia europea per i diritti fondamentali sottolinea il rischio che le leggi nazionali contro il favoreggiamento dell’ingresso e della irregolare illegale dei migranti possano condurre alla persecuzione di coloro che offrono assistenza umanitaria, così come agli enti privati che operano operazioni di Ricerca e Salvataggio in mare.

4. Anche la DIRETTIVA 2002/90/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2002 volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali permette agli Stati membri di non imporre sanzioni quando l’ingresso irregolare dei migranti è facilitato per scopi umanitari. Nonostante ciò, solo 9 Stati membri hanno scelto di non perseguire determinati atti che facilitano l’ingresso per scopi umanitari

5. In tutti I suoi numerosi report sui temi del favoreggiamento dell’ingresso irregolare, dell’assistenza umanitaria e dei diritti fondamentali, la FRA ha ripetutamente sottolineato che “le azioni volte a punire il traffico dei migranti non devono sfociare nella punizione di persone che supportano i migranti perché mosse da considerazioni umanitarie, incluse le persone che lavorano per le ONG che salvano le vite durante le operazioni di ricerca e soccorso”. Lo stesso principio è sottolineato dalle Nazioni Unite in più documenti. A questo proposito, osserva ancora la FRA, “il pieno rispetto del diritto alla vita (Articolo 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione Europea dei Diritti Umani), e il dovere di salvare le vite in mare (sancito in molteplici trattati di diritto marittimo come la Convenzione SOLAS del 1974 e le Convenzioni SAR del 1079 e UNCLOS del 1982), spettano principalmente agli Stati membri dell’UE. Questi obblighi di carattere fondamentale non possono essere aggirati in nessuna circostanza, incluse le considerazioni che attengono ai controlli delle frontiere esterne.

6. La Fra sottolinea poi che “nel Mediterraneo centrale, le navi dispiegate dalle organizzazioni della società civile hanno svolto un ruolo importante nella ricerca e soccorso in mare”, effettuando, tra il 2017 e il 2018, circa il 40% di tutti i salvataggi. Nonostante ciò, “le accuse mosse ad alcune ONG di avere cooperato coi trafficanti in Libia hanno comportato un cambiamento nella percezione del loro contributo”. La Fra ricorda anche come nella primavera del 2017 il Senato italiano abbia respinto tali accuse, dichiarando che le Ong non fossero coinvolte, direttamente o indirettamente, nel traffico dei migranti.

7. La FRA ricostruisce quindi la storia e i principali dettami del Codice di Condotta imposto alle nel 2017 alle ONG dal governo italiano in accordo con l’Unione europea.

8. Segue una descrizione delle misure prese dalle autorità italiane, maltesi e greche dall’estate del 2017 contro le ONG, tra cui sequestrare navi e avviare indagini penali e amministrative. A tal proposito, sottolinea la FRA, tutti i procedimenti giudiziari e le misure amministrative devono sempre confrontarsi con la delicata questione di determinare lo scopo degli atti coperti dalla clausola di eccezione umanitaria.

9. Viene poi rilevato come, stando all’analisi di tutti i procedimenti penali contro le Ong che la FRA riporta dettagliatamente nell’allegato alla nota, la maggior parte di questi si sia conclusa con un’assoluzione o con un’interruzione per mancanza di prove.

10. La criminalizzazione delle ONG che operano ricerca e soccorso, afferma quindi la Fra, “diventata un fenomeno rilevante nell’Unione europea, almeno in Grecia, Italia, Malta e Spagna (…) ha contribuito a ridurre le attività dedicate ed efficaci di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo in un momento in cui la morte in mare rimane elevata”. L’Agenzia sottolinea come percentualmente il numero di persone che perdono la vita nel Mediterraneo sia notevolmente aumentato tra il 2017 e il 2018.

11. L’Agenzia europea per I diritti fondamentali dichiara quindi che continuerà a seguire gli sviluppi di questo tipo di azioni con rapporti periodici dedicati a 14 Stati membri, incluse l’Italia e la Grecia.

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